diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2492 del 13/09/1974 (Rv. 370922 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - FINALITA - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE. *
Stato
decisa il 1974-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370922-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - FINALITA - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE. *

L'Obbligo del giudice civile di far rapporto al pubblico ministero e stabilito dall'art 3 cod proc pen nell'interesse superiore della giustizia e, pertanto, non e consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione l'eventuale inosservanza di quell'Obbligo, restando salva alle parti la facolta di denunciare direttamente i reati che esse ritengono risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 2784'72, mass n 360475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)