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Sez. 2, Sentenza n. 6475 del 12/12/1979 (Rv. 403209 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403209-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiche l'Obbligo del giudice civile di far rapporto al pubblico ministero e stabilito, dall'art 3 del cod proc pen, nell'interesse superiore della giustizia e non gia nell'interesse privato delle parti, a queste non e consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione l'eventuale inosservanza di quell'Obbligo, restando salva alle parti medesime la facolta di denunciare direttamente i reati che esse ritengono risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379867; (Conf 2492/74, mass n 370922).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)