Sez. 1, Sentenza n. 13658 del 07/12/1999 (Rv. 531906 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali - Organizzato prevalentemente con lavoro proprio, o dei soci - Adibizione al lavoro di lavoratori assunti con contratto di formazione - Esclusione dall'imposta prevista dalla lett. e) bis dell'art. 115 D.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La disposizione della lettera e) bis dell'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla legge n. 408 del 1990 - secondo cui sono esclusi dall'imposta locale i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre - non è estensibile all'ipotesi in cui tra il numero degli addetti sino inclusi lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 lett. E CORTE COST., Legge 19/12/1990 num. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)