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Sez. 5, Sentenza n. 22550 del 08/09/2008 (Rv. 604452 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi esclusi dall'imposta - Art. 115, secondo comma, lett. e bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Requisito del numero massimo di tre addetti all'impresa - Interpretazione - Mancanza di personale dipendente - Prova - Sufficienza - Esclusione - Procacciatore d'affari - Stabile inserimento nell'impresa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604452-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di I.L.O.R., l'art. 115, secondo comma, lett. e bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che elenca i redditi esclusi dall'imposta, ponendo la condizione che "il numero complessivo delle persone addette" non sia superiore a tre, deve interpretarsi nel senso che per "persone addette" debbono intendersi tutti coloro che operino con stabile inserimento nell'impresa, anche come procacciatori di affari, con la conseguenza che non รจ sufficiente che il contribuente abbia provato di non avvalersi di personale dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)