Sez. 5, Sentenza n. 23254 del 27/10/2006 (Rv. 603276 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi esclusi dall'imposta - Art.115, secondo comma, lett. e bis), del d.P.R. n.917 del 1986 - Requisito del numero massimo di tre addetti all'impresa - Interpretazione - Stabile inserimento nell'impresa - Necessità - Associato in partecipazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di I.L.O.R, l'art.115, secondo comma, lett.e-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, aggiunto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nell'elencare i redditi esclusi dall'imposta e nel porre la condizione che il numero complessivo delle persone addette "non sia superiore a tre", nel fissare, ai fini dell'esclusione dei redditi ivi previsti dall'imposta, la condizione fa riferimento a coloro che a vario titolo sono comunque inseriti stabilmente nell'organizzazione dell'impresa; pertanto, rientra in tale categoria l'associato in partecipazione, il quale partecipa agli utili dell'impresa medesima verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)