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Sez. 1, Sentenza n. 11034 del 26/07/2002 (Rv. 556261 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Natura di mezzo istruttorio - Esclusione - Conseguenze - Mancata disposizione della consulenza da parte del giudice - Motivazione adeguata - Necessità.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556261-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

Sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio, ma l'espressione di un potere del giudice al quale è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, tuttavia lo stesso giudice, nel caso in cui abbia ritenuto di non doverla disporre, deve dimostrare, con adeguata motivazione, di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri ermeneutici, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)