Sez. L, Sentenza n. 10916 del 17/08/2000 (Rv. 539655 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica d'ufficio -la quale di norma è uno strumento di mero ausilio per il giudice del merito ai fini della valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa- può costituire fonte oggettiva (e autonoma) di prova quando si risolve in un mezzo indispensabile per accertare fatti rilevabili solamente con il sussidio di cognizioni tecniche. (Fattispecie attinente ad un giudizio relativo all'accertamento dell'aggravamento di una malattia professionale di un dipendente delle FF.SS. SpA appartenente al personale navigante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)