Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 13/03/1987 (Rv. 451764 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTI - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - SENTENZA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE A FAVORE DI QUELLA DELLA CORTE DI APPELLO - CONTESTAZIONE DELLA PRONUNCIA DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE CON RICHIESTA CONTESTUALE DI DECISIONE DEL MERITO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - TRANSLATIO IUDICII - INESISTENZA - POTERI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DI INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTI - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - SENTENZA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE A FAVORE DI QUELLA DELLA CORTE DI APPELLO - CONTESTAZIONE DELLA PRONUNCIA DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE CON RICHIESTA CONTESTUALE DI DECISIONE DEL MERITO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - TRANSLATIO IUDICII - INESISTENZA - POTERI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DI INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE.*
Il regolamento di Competenza d'ufficio ha come presupposto indeclinabile la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., dinanzi al giudice dichiarato competente, per effetto della quale soltanto si verifica la translatio iudicii e conserva efficacia la pronuncia di Competenza del giudice adito per primo. Pertanto, quando, dopo la sentenza declinatoria della Competenza del tribunale adito a favore di quella della Corte di appello (in materia di opposizione alla stima di indennità di espropriazione), la parte si rivolga al detto giudice dichiarato competente con atto in cui, oltre a contestare la pronuncia di incompetenza del primo giudice, chieda la decisione del merito previa riforma della detta pronuncia d'incompetenza, non si è in presenza di un atto di riassunzione bensì si realizza un'impugnazione che deve essere decisa da quel giudice di secondo grado successivamente adito sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità e, se del caso, con l'esame della questione di Competenza, senza che sia ammissibile, la richiesta di regolamento d'ufficio della Competenza stessa. (V 2911/86, mass n 445938; (V 5628/83, mass n 430577; (V 3171/81, mass n 413742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)