diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4856 del 05/08/1988 (Rv. 459680 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTI - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - PROCESSO FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO - CONSEGUENZE - TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459680-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTI - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - PROCESSO FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO - CONSEGUENZE - TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - INIDONEITÀ.*

Il regolamento di Competenza d'ufficio ha come presupposto indefettibile la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dichiarato competente, per effetto della quale soltanto si realizza la "traslatio judicii" e conserva piena efficacia la pronuncia di incompetenza del giudice adito per primo. Tale principio trova applicazione anche nel processo fallimentare, in cui, in particolare, la riassunzione della causa non può essere surrogata dalla trasmissione d'ufficio del fascicolo del giudice dichiaratosi incompetente a quello indicato come competente, che, in quanto non prevista da alcuna disposizione di legge, è inidonea a determinare la "traslatio judicii", sicché, non configurandosi conflitto di Competenza in conseguenza di essa, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla Competenza, senza poter proporre il regolamento d'ufficio, che, se richiesto, va dichiarato inammissibile. (V 2649/87, mass n 451764; (Conf 5628/83, mass n 451332; (Conf 3171/81, mass n 413742).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)