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Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 22/09/1983 (Rv. 430577 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - TRANSLATIO IUDICII - INESISTENZA - POTERI DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430577-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - MANCANZA - TRANSLATIO IUDICII - INESISTENZA - POTERI DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - REGOLAMENTO D'UFFICIO - IMPROPONIBILITÀ.*

Il conflitto previsto dall'art. 45 cod. proc. civ. postula che, a seguito della pronunzia di incompetenza da parte del primo giudice, la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50, dinanzi al giudice indicato come competente, con la conseguenza che, in Mancanza di tale riassunzione, non attuandosi la translatio iudicii e non essendo quindi configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla Competenza, senza poter proporre il regolamento d'ufficio che, se richiesto, deve essere dichiarato inammissibile. (Conf 5485/81, mass n 416198; (Conf 3171/81, mass n 413742).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)