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Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 04/06/1977 (Rv. 386007 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SEPARAZIONE DI CAUSE PENDENTI INNANZI IL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DI QUELLE INDIVIDUALI DI LAVORO DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386007-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SEPARAZIONE DI CAUSE PENDENTI INNANZI IL TRIBUNALE - PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DI QUELLE INDIVIDUALI DI LAVORO DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento con il quale il tribunale, rilevato che alcune delle cause riunite in unico processo rientrano fra quelle individuali di lavoro, previste dall'art 409 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, rimette le medesime davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in applicazione della disposizione transitoria dettata dall'art 20 terzo comma della citata legge, non contiene una decisione sulla Competenza, e, quindi, non e impugnabile con istanza di regolamento. Detta norma transitoria, infatti, non istituisce un ufficio giudiziario nuovo e distinto, rispetto al tribunale nella sua composizione ordinaria, ma si limita ad introdurre una distinzione di rito ed una ripartizione di compiti nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario. (V 764/76, mass n 379424; (V 786/75, mass n 374150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)