Sez. 2, Sentenza n. 764 del 06/03/1976 (Rv. 379424 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - RITENUTA NECESSITA DI DECISIONE COLLEGIALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - RITENUTA NECESSITA DI DECISIONE COLLEGIALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
L'art 20 della legge n 533 del 1973 - col quale sono state dettate norme transitorie per i procedimenti in materia di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, ed, in base al quale, per le cause, pendenti in primo grado, che non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico - non ha creato, neppure in via provvisoria, un nuovo ufficio, od organo, giudiziario da contrapporre a quello collegiale, ma attiene al rito ed alla ripartizione dei compiti tra organi diversi dello stesso ufficio giudiziario, costituito dal tribunale. Pertanto, poiche sono estranee al concetto di Competenza, nel senso di cui agli articoli 42 e 43 cod proc civ, tutte le questioni che attengono alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni tra le Sezioni e tra i magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, e inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza avverso la sentenza emessa, in primo grado, in periodo transitorio, dal giudice unico della Sezione lavoro del tribunale, e col quale si sostenga che la causa dovesse proseguire col rito ordinario ed innanzi al giudice collegiale, costituito dal tribunale medesimo. (V 786/75, mass n 374150).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)