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Sez. L, Sentenza n. 786 del 27/02/1975 (Rv. 374150 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - RIPARTIZIONE DI COMPITI TRA IL GIUDICE ISTRUTTORE ED IL TRIBUNALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DEL GI DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA DINANZI A SE QUALE GIUDICE UNICO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374150-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - RIPARTIZIONE DI COMPITI TRA IL GIUDICE ISTRUTTORE ED IL TRIBUNALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DEL GI DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA DINANZI A SE QUALE GIUDICE UNICO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, nello stabilire, in via transitoria, che le cause attinenti a controversie individuali di lavoro, pendenti in primo grado dinanzi al tribunale all'entrata in vigore della legge medesima e non ancora pervenute alla fase decisoria, sono decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, non ha inteso istituire un ufficio giudiziario nuovo e distinto rispetto al tribunale nella sua composizione ordinaria, ma, mantenendo ferma la Competenza del tribunale rispetto a tali giudizi, si e limitato ad introdurre, in ordine alla ripartizione dei compiti fra il giudice istruttore ed il collegio, una mera distinzione di rito e di funzioni e non gia di organi. Pertanto, non e configurabile una questione di Competenza esterna fra il giudice istruttore, nella sua qualita di giudice unico del lavoro ed il tribunale nella sua ordinaria struttura e non sono, di conseguenza, impugnabili con regolamento di Competenza i provvedimenti con i quali il giudice istruttore, sul presupposto che una data controversia rientra fra quelle elencate nell'art 409 (nuovo testo) cod proc civ, fissa ai sensi del successivo art 420 (nuovo testo), l'udienza di discussione in cui egli dovra decidere la controversia quale giudice unico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)