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Sez. U, Sentenza n. 4505 del 07/07/1988 (Rv. 459453 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO E QUELLE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONI CONCERNENTI DIRITTI PATRIMONIALI AVENTI TITOLO IMMEDIATO E DIRITTO NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459453-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO E QUELLE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONI CONCERNENTI DIRITTI PATRIMONIALI AVENTI TITOLO IMMEDIATO E DIRITTO NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei dipendenti pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario riguarda le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli enti previdenziali che non coinvolgano il rapporto di pubblico impiego, mentre restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie promosse dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, sia per far valere l'Obbligo di quest'ultimo al versamento dei contributi assicurativi sia per invocarne la responsabilità risarcitoria per omessa contribuzione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia concernente l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell'indennità di toga e delle quote di onorari e competenze di procuratore spettanti ad avvocati del comune di Roma). (V 4428/84, mass n 436331; (Conf 1300/84, mass n 433431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)