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Sez. 1, Sentenza n. 36299 del 12/09/2001 Ud. (dep. 08/10/2001) Rv. 219898 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Applicabilità al delitto previsto dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 - Condizioni - Criteri di valutazione del giudice - Indicazione - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219898-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità. A tal fine il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità e la sua valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)