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Sez. 3, Sentenza n. 1024 del 19/02/1981 (Rv. 411555 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO PER NECESSITA DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - AGGRAVAMENTO DI UN PREESISTENTE STATO DI NECESSITA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411555-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO PER NECESSITA DEL LOCATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - AGGRAVAMENTO DI UN PREESISTENTE STATO DI NECESSITA - RILEVANZA.*

La sopravvenienza dello stato di necessita che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione va stabilita dal giudice del merito valutando anche quelle circostanze i cui presupposti esistevano gia al momento della Costituzione del rapporto, ma che si siano modificati nel tempo si da rendere intollerabile il preesistente stato del locatore, come uno stato di malattia, gia esistente al momento della stipulazione del contratto di locazione, che si sia aggravato con il tempo. (V 4293/78, mass n 393956; (V 1581/78, mass n 390977).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)