Sez. 5, Sentenza n. 17963 del 24/07/2013 (Rv. 628454 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Nuovi investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Determinazione dell'investimento netto - Criteri - Deduzione del ricavato di cessioni e dismissioni, nonché degli ammortamenti dei beni di investimento dell'attività produttiva - Ammortamenti operati dal terzo proprietario di azienda affittata - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, concesse mediante credito d'imposta, e nei limiti complessivi di spesa previsti dal comma 1 dell'art. cit., il criterio di determinazione dell'investimento netto agevolabile si ricava dal costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, purchè compresi negli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deducendo il ricavato delle cessioni e dismissioni effettuate, nonché gli ammortamenti del periodo d'imposta relativi ai beni d'investimento della struttura produttiva utilizzata, a qualunque proprietario appartenenti e dunque da qualunque soggetto operati, mirando la norma ad agevolare gli investimenti nuovi e non quelli destinati a compensare l'obsolescenza di beni strumentali utilizzati nel periodo preso in considerazione. Ne consegue che, ove l'impresa sia affittuaria dell'azienda, dai costi di investimento dovranno dedursi anche gli ammortamenti operati dal terzo proprietario della struttura produttiva, locatore della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)