Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 02/04/1979 (Rv. 398255 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLI INDICATI DALL'ART 330 COD PROC CIV - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLI INDICATI DALL'ART 330 COD PROC CIV - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita della notificazione dell'atto di appello eseguita in luogo diverso da quelli indicati dall'art 330 cod proc civ puo essere sanata, con effetti ex tunc, dalla Costituzione dell'appellato, ovvero, se questi non si sia costituito, dalla rinnovazione della notificazione effettuata nel termine perentorio assegnato allo appellante, a norma dell'art 291 cod proc civ, applicabile al giudizio d'appello per effetto del richiamo contenuto nell'art 359 cod proc civ; ne tale rinnovazione puo ritenersi preclusa dalla scadenza del termine per appellare, in quanto la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza. (Conf 1648/76, mass n 380420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)