Sez. 6, Sentenza n. 6828 del 19/02/1982 Ud. (dep. 10/07/1982) Rv. 154550 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - RICHIESTA CON SPECIFICO MOTIVO - RIESAME MOTIVATO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - RICHIESTA CON SPECIFICO MOTIVO - RIESAME MOTIVATO - NECESSITÀ.*
Il giudice della impugnazione non può sottrarsi al dovere di riesaminare il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, quando di ciò sia stato investito con specifico motivo, dando congrua motivazione della sua decisione; il giudizio di comparazione infatti ha una sua autonomia rilevante a fini diversi da quelli della Determinazione della pena, come, ad esempio, il calcolo del tempo di prescrizione. (Conf mass n 140853; (Conf mass n 141183; (Conf mass n 146690).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)