Sez. 5, Sentenza n. 8452 del 15/06/1984 Ud. (dep. 11/10/1984) Rv. 166057 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA RICONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - SPECIFICA RICHIESTA DI GIUDIZIO DI PREVALENZA - RIGETTO - CARENZA DI MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA RICONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - SPECIFICA RICHIESTA DI GIUDIZIO DI PREVALENZA - RIGETTO - CARENZA DI MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
Nell'ipotesi in cui l'imputato abbia espressamente chiesto nei motivi di appello la commutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti nel più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti, i giudici di secondo grado hanno l'Obbligo di specifica motivazione. All'uopo è da ritenere del tutto insufficiente l'espressione "fermo restando il giudizio di comparazione", poiché non è possibile desumere l'iter logico della decisione. (V mass n 160554; (V mass n 154550).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)