Sez. 3, Sentenza n. 6773 del 18/11/1986 (Rv. 448894 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - MALIZIOSA PREORDINAZIONE DEL LOCATORE PER CONSEGUIRE LA DISPONIBILITÀ DELLO IMMOBILE - PROVA A CARICO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - MALIZIOSA PREORDINAZIONE DEL LOCATORE PER CONSEGUIRE LA DISPONIBILITÀ DELLO IMMOBILE - PROVA A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Integra la situazione di urgente ed improrogabile necessità del locatore - che legittima la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950 - il trasferimento della propria residenza nel luogo ove è sito l'immobile locato, ancorché non sorretto da particolari motivazioni, non essendo il relativo diritto suscettibile di limitazioni, salvo restando la facoltà per il conduttore di fornire la prova di un malizioso comportamento della controparte - cioè l'intento di fare apparire un trasferimento non attuato o da non attuarsi - al solo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilità dell'immobile locato. (Conf 2411/86, mass n 445530; (Conf 4843/83, mass n 429734; (Conf 1258/83, mass n 426039).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)