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Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 18/02/1983 (Rv. 426039 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA RESIDENZA NEL LUOGO IN CUI È SITO L'IMMOBILE LOCATO - DIRITTO DEL LOCATORE - CONFIGURABILITÀ - RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426039-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA RESIDENZA NEL LUOGO IN CUI È SITO L'IMMOBILE LOCATO - DIRITTO DEL LOCATORE - CONFIGURABILITÀ - RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di recesso per necessità del locatore, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che ripropone sostanzialmente le stesse situazioni cui si riferiva la precedente legislazione vincolistica - legittima il recesso dal contratto di locazione il diritto del locatore di trasferire la propria residenza nel luogo in cui è sito l'immobile locato, trattandosi di un diritto primario ed assoluto, il cui Esercizio, tutelato dalla Costituzione (art. 16), non richiede particolari ragioni, né è suscettibile di limitazioni, salvo il caso che il conduttore - sul quale incombe il relativo Onere - fornisca la prova di un malizioso comportamento della controparte, cioè l'intento di essa di fare apparire un trasferimento in realtà non attuato (o da non attuarsi) allo scopo di ottenere il rilascio dell'immobile. (V 254/82, mass n 417949; (Conf 5165/81, mass n 415960).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)