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Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/04/1986 (Rv. 445530 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445530-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI.*

Integra l'urgente ed improrogabile necessità del locatore - idonea a far cessare la proroga legale del contratto, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950 - il proposito di esso di trasferire la propria residenza nel comune dove è sito l'immobile locato, specie se dettato da apprezzabili ragioni familiari (nella specie, già avvenuto trasferimento del coniuge in quel comune, Sede di studi anche del figlio), salvo che il conduttore - sul quale grava il relativo Onere - fornisca la prova che si tratta di un trasferimento fittizio e determinato dal fine di eludere le leggi vincolistiche e di ottenere maliziosamente la disponibilità dello immobile. (Conf 4843/83, mass n 429734; (Conf 2070/83, mass n 426920; (Conf 5864/82, mass n 423615).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)