Sez. U, Sentenza n. 1281 del 09/04/1975 (Rv. 374774 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - LOCALITA DESTINATA ALLA PISCICOLTURA - IMMISSIONE DI LIQUAMI INQUINANTI DA PARTE DELLA PA - AZIONE DEL PRIVATO CONTRO LA PA - PROPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - LOCALITA DESTINATA ALLA PISCICOLTURA - IMMISSIONE DI LIQUAMI INQUINANTI DA PARTE DELLA PA - AZIONE DEL PRIVATO CONTRO LA PA - PROPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
L'immissione da parte di un comune, od altro ente pubblico, in un luogo privato destinato alla piscicultura, di liquami inquinanti Atti ad alterare l'equilibrio idrobiologico e danneggiare il patrimonio ittico, costituisce, in Mancanza di provvedimenti ablatori che determinino l'affievolimento del diritto di proprieta, una lesione, del diritto stesso, contro la quale il privato puo chiedere tutela avanti l'AGO, salvo i limiti interni che i poteri di questa incontrano a sensi dell'art 4 legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)