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Sez. U, Sentenza n. 600 del 26/01/1979 (Rv. 396738 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - INQUINAMENTO MEDIANTE SCARICHI IN UN LAGO - DOMANDA DEL PROPRIETARIO DEL LAGO O DEL TITOLARE DI UN'AZIENDA DI PISCICOLTURA IVI ESERCITATA CONTRO LA PA, RESPONSABILE DI TALI SCARICHI, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA IMPLICANTE ANNULLAMENTO, MODIFICA O REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396738-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - INQUINAMENTO MEDIANTE SCARICHI IN UN LAGO - DOMANDA DEL PROPRIETARIO DEL LAGO O DEL TITOLARE DI UN'AZIENDA DI PISCICOLTURA IVI ESERCITATA CONTRO LA PA, RESPONSABILE DI TALI SCARICHI, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA IMPLICANTE ANNULLAMENTO, MODIFICA O REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*

La Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, sulla domanda con la quale il proprietario di un lago, ovvero il titolare di una azienda di piscicultura ivi esercitata, insorga contro Atti e comportamenti della pubblica amministrazione, lesivi di dette posizioni di diritto soggettivo (nella specie, scarichi ed immissioni inquinanti le acque), e non trovanti fondamento nell'Esercizio di un potere, discrezionale idoneo a degradare tale posizioni in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore, oltre al ristoro dei danni, abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo, ovvero abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che cio implica solo il dovere di detto giudice, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare l'indicata pronuncia. (V 1281/75, mass n 374774).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)