Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22443 del 03/11/2015 (Rv. 637152 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica da parte del contribuente per errori in proprio danno - Scadenza del termine ex art. 2 comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Emenda in sede contenziosa al fine di contrastare la maggiore pretesa impositiva del Fisco - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge é emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 n. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)