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Sez. 5, Sentenza n. 4049 del 27/02/2015 (Rv. 634718 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Dichiarazione del contribuente - Errori in proprio danno - Impugnazione della cartella di pagamento - Contestazione del tributo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634718-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)