Sez. 3, Sentenza n. 13294 del 12/09/2002 (Rv. 557352 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Del soccombente nei confronti dell'amministrazione dello Stato - Rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato - Delega da parte di questa ad un funzionario dell'amministrazione, parte del giudizio - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Qualora l'Avvocatura dello Stato, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato) abbia delegato in sua sostituzione le funzioni di rappresentanza dell'amministrazione statale ad un funzionario dell'amministrazione stessa, interessata al compimento di atti particolari, il giudice può liquidare le spese processuali comprendenti diritti ed onorari, in quanto non si verte nell'ipotesi prevista dal successivo art. 3 che statuisce la non spettanza di diritti ed onorari per le prestazioni giudiziarie in materia civile, quando queste siano state svolte da un funzionario, direttamente delegato dalla P.A., parte del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)