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Sez. 1, Sentenza n. 6232 del 02/06/1995 (Rv. 492655 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa - Partecipazione al giudizio - Spese ripetibili - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492655-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio quando sta in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla restituzione delle spese diverse da quelle generali che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione impugnata la quale aveva tenuto conto delle spese generali, insuscettibili di essere imputate al singolo rapporto processuale e, in particolare, del "costo" relativo all'utilizzazione del funzionario distolto da altri incarichi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)