Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011 (Rv. 620440 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Domanda di pagamento dell'intero credito nei confronti di un condebitore solidale - Rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione - Riduzione della domanda in corso di causa in seguito a transazione e pagamento parziale - Riferimento al valore della somma domandata dopo la riduzione ed a far tempo da quest'ultima - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e quindi di rigetto totale della domanda proposta per l'intero credito nei confronti di uno dei debitori in solido, la cui entità sia stata ridotta dall'attore in corso di causa, a seguito della transazione parziale stipulata con gli altri coobbligati, ovvero dell'intervenuto pagamento parziale ad opera di costoro, nella liquidazione degli onorari difensivi in favore del convenuto si deve tener conto del valore della domanda, quale risultante da detta riduzione ed a far tempo da quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 08/04/2004 art. 6, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)