Sez. L, Sentenza n. 13050 del 06/09/2003 (Rv. 566613 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Accertamento del relativo diritto - Valutazione, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., degli aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario - Obbligatorietà - Fondamento - Applicabilità alla indennità di accompagnamento in favore dei soggetti non autosufficienti ex legge n. 18 del 1980 - Revoca di indennità di accompagnamento a seguito di revisione - Ricorso giurisdizionale - Decisione adottata ex art. 149 cit. - Riconoscimento del diritto alla indennità con decorrenza successiva a quella immediatamente susseguente alla revoca - Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. - Configurabilità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello - espressione di un principio generale di economia processuale -, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili, ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nelle legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue che, nella ipotesi di ricorso al giudice avverso il provvedimento di revoca della indennità di accompagnamento a seguito di revisione, la decisione adottata ai sensi dell'art. 149 disp. att. cit., non costituisce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. neanche se la indennità sia riconosciuta dal giudice con decorrenza successiva a quella immediatamente susseguente alla revoca, e costituisca, quindi, un "minus" rispetto alla domanda.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)