Sez. L, Sentenza n. 4634 del 06/03/2004 (Rv. 570852 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Revoca del trattamento - Contestazione giudiziale - Aggravamenti verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Applicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione anche nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria e, in particolare, in caso di richiesta di ripristino dell'assegno di invalidità civile, la cui corresponsione sia stata revocata in base all'esito di un accertamento sanitario, giacché le controversie in tema di revoca delle prestazioni di invalidità civile, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguardano il diritto del cittadino ad ottenere la tutele diretta che la legge gli accorda, con la conseguenza che il giudice non è chiamato a verificare la legittimità dell'atto amministrativo di diniego o di revoca, per applicarlo o disapplicarlo, ma ad accertare se sussista o meno il diritto del cittadino alla prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)