diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17078 del 02/12/2002 (Rv. 558898 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Accertamento del relativo diritto - Valutazione, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., degli aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche di appello - Obbligatorietà - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558898-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello - espressione di un principio generale di economia processuale -, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili, ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nelle legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice, anche in grado di appello, di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)