Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27284 del 22/12/2014 (Rv. 633732 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Morte del contribuente - Notifica dell'atto impositivo agli eredi - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie in tema di denuncia di successione presentata da uno solo dei coeredi.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notifiche degli atti tributari, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è valida la notifica di avviso di accertamento effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del "de cuius", qualora essi non abbiano inviato idonea comunicazione all'ufficio delle imposte circa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'idoneità della denuncia di successione presentata da uno dei coeredi ad esplicare gli effetti di cui al citato art. 65 in favore degli altri coeredi, confermando, quindi, la validità della notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nei loro confronti).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)