Sez. 1, Sentenza n. 3750 del 15/03/2001 (Rv. 544779 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Omessa statuizione da parte del giudice - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Il procedimento di volontaria giurisdizione instaurato ex art. 2409 cod. civ. (di carattere non contenzioso anche nel caso in cui l'esito sia la revoca dell'amministratore), benché articolato in due gradi di giudizio, non postula la composizione di contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sicché, rispetto al provvedimento che definisca il relativo giudizio, non può legittimamente configurarsi la posizione di "parte soccombente" tenuta al rimborso delle spese a favore di "altra parte" (vittoriosa) a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del menzionato procedimento ex art. 2409 che nulla abbia disposto in merito alle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)