Sez. 1, Sentenza n. 650 del 17/01/2003 (Rv. 559844 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Onere - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fall.), nel quale non è ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, concorrendo le parti al perseguimento di un interesse comune, si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)