diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 02/10/1997 (Rv. 508483 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Natura - Decisorietà - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione - Esclusione - Limiti - Parte del provvedimento recante condanna alle spese - Ricorribilità.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508483-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

I provvedimenti resi sulla denuncia d'irregolarità nella gestione di società, secondo le previsioni dell'art. 2409 cod. civ., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore, ovvero risolvano questioni sulla regolarità del relativo procedimento (nella specie, in ordine all'ammissibilità del reclamo alla Corte d'Appello), sono privi di decisorietà, atteso che, nell'ambito di attribuzioni cosiddette di volontaria giurisdizione, rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si esauriscono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto fra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Detti provvedimenti, pertanto non sono impugnabili con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, essendo tale condanna costitutiva di un rapporto obbligatorio, e, quindi, munita dei connotati della pronuncia giurisdizionale idonea ad assumere l'indicato valore di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)