Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 24/02/1982 (Rv. 419017 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - RISOLUZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE NON ANCORA ESISTENTE - COSTRUZIONE NON REALIZZABILE PER DIFETTO DI LICENZA IN QUANTO IN CONTRASTO CON LE NORME DI PIANO REGOLATORE - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER ILLICEITÀ DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE CONTRATTUALE - DOMANDA DEL PROMISSARIO - AMMISSIBILITÀ - DEL PROMITTENTE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - RISOLUZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE NON ANCORA ESISTENTE - COSTRUZIONE NON REALIZZABILE PER DIFETTO DI LICENZA IN QUANTO IN CONTRASTO CON LE NORME DI PIANO REGOLATORE - NULLITÀ DEL CONTRATTO PER ILLICEITÀ DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE CONTRATTUALE - DOMANDA DEL PROMISSARIO - AMMISSIBILITÀ - DEL PROMITTENTE - ESCLUSIONE.*
Il preliminare di vendita di immobile non ancora esistente al momento della stipula della convenzione e la cui costruzione non sia suscettibile di autorizzazione mediante licenza di costruzione, in quanto in contrasto con le norme di piano regolatore, non è nullo per illiceità dell'oggetto o della causa, riguardando la illiceità l'attività costruttiva alla quale è tenuto il promittente, che viene in considerazione nella sua funzione strumentale rispetto alla creazione del manufatto, costituente, unitamente al suo trasferimento al promissario, l'oggetto diretto del contratto, e potendosi, conseguentemente, profilare, non un vizio inerente al contratto stesso, bensì, per l'esposizione del manufatto realizzato all'attività repressiva del comune, ostacoli alla piena attuazione dell'assetto di interessi divisato, rimediabili attraverso la risoluzione contrattuale, peraltro invocabile dal promissario, che riceve una prestazione minore o comunque non pienamente satisfattiva del suo interesse, non già dal promittente, che invece riceve esattamente quanto pattuito e che non può profittare delle deficienze della sua prestazione per sottrarsi alle proprie obbligazioni. (V 306/79, mass n 396386; (V 1479/75, mass n 375060; (V 1193/62, mass n 251956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)