Sez. L, Sentenza n. 1581 del 06/05/1976 (Rv. 380334 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI PREAVVISO - COMPUTO - CRITERIO DEL COMPUTO - PROMOZIONE DEL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1965 PER I DIPENDENTI GRAFICI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA - COMPUTO PER UN TERZO DELL'ANZIANITA OPERAIA - VALIDITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI PREAVVISO - COMPUTO - CRITERIO DEL COMPUTO - PROMOZIONE DEL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1965 PER I DIPENDENTI GRAFICI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA - COMPUTO PER UN TERZO DELL'ANZIANITA OPERAIA - VALIDITA.*
L'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria a cui appartiene il lavoratore, non stabilisce che, nell'ipotesi di promozione del lavoratore ad una categoria superiore, l'indennita debba essere liquidata, per l'intera durata di tale rapporto, sulla base del coefficiente (numero delle giornate lavorative da moltiplicarsi per gli anni di servizio) fissato per la categoria a cui il lavoratore appartiene nel momento della risoluzione del rapporto. Al contrario, la norma consente che, nel caso anzidetto, i contratti collettivi adottino il sistema degli scaglioni progressivi, fissando coefficienti diversi in relazione ai periodi di appartenenza alle varie categorie professionali. Deve pertanto ritenersi valido l'art 11 del CCNL del febbraio 1965 per i dipendenti delle aziende grafiche - parte impiegati - il quale prevede che, in caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio abbia diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera assunto ex novo con la qualifica nuova, e col riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita di anzianita, ad una maggiore anzianita convenzionale come impiegato, pari ad un terzo dell'anzianita come operaio. (V 2887/75, mass n 376929; (V 2822/74, mass n 371238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 00/02/1965 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)