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Sez. L, Sentenza n. 228 del 21/01/1985 (Rv. 438456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - INCLUSIONE DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA NEL COMPUTO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - INCLUSIONE DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA NEL COMPUTO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CONDIZIONI.*

L'indennità di trasferta resta esclusa dalla base di computo della indennità di anzianità solo quando non assuma i connotati di una stabile componente del trattamento retributivo, in relazione di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa. Al fine indicato, pertanto, è rilevante indagare sul carattere continuativo o meno di detta indennità, sulla sua corresponsione in via generalizzata a tutti i dipendenti di una determinata categoria, ovvero in stretta correlazione con particolari situazioni lavorative, sulla sua liquidazione in quantità predeterminata o forfettizzata, ovvero in misura variabile, sulla sua corrispondenza in tutto od in parte ad esborsi che il lavoratore venga effettivamente a sostenere per conto del datore di lavoro. (V 259/83, mass n 425080; (V 4587/82, mass n 422550).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)