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Sez. L, Sentenza n. 4587 del 12/08/1982 (Rv. 422550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI MISSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA CORRISPOSTA CON CARATTERE CONTINUATIVO - COMPUTABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI MISSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA CORRISPOSTA CON CARATTERE CONTINUATIVO - COMPUTABILITÀ - LIMITI.*

In presenza della corresponsione di una indennità di trasferta con carattere continuativo, il giudice, al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità, deve tenere conto della stessa limitatamente alla parte avente carattere retributivo, con esclusione della sola parte avente eventualmente carattere di rimborso spese, posto che la prima, continuativamente corrisposta ed obbligatoriamente dovuta, ha avuto concretamente la funzione di compensare il lavoratore del maggior disagio fisico, venendo così ad assumere il suddetto carattere retributivo. (Conf 4515/79, mass n 401025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)