Sez. L, Sentenza n. 259 del 13/01/1983 (Rv. 425080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE DURANTE LE FERIE - EROGAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, MA CON CARATTERE OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO NEI CONFRONTI DELLA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI, E DETERMINABILE NEL SUO AMMONTARE - COMPUTABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE DURANTE LE FERIE - EROGAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, MA CON CARATTERE OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO NEI CONFRONTI DELLA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI, E DETERMINABILE NEL SUO AMMONTARE - COMPUTABILITÀ.*
L'erogazione del datore di lavoro che, pur effettuata a titolo di rimborso spese, abbia carattere obbligatorio e continuativo nei confronti della generalità dei dipendenti, sia determinabile nel suo ammontare e prescinda dalla correlazione con una spesa anticipata dal lavoratore, assume nell'economia del contratto la funzione di ulteriore compenso, di cui si deve tener conto nella Determinazione della retribuzione, e quindi ai fini della indennità di anzianità e del trattamento economico spettante al lavoratore durante le ferie (ex artt. 36, terzo comma, cost. E 2109, secondo comma, cod. civ.), il quale deve corrispondere a quello percepito durante il periodo lavorativo. Nè rileva la parziale esclusione dalla retribuzione di detta erogazione, disposta da legge speciale nella materia da essa regolata e per effetti specifici non connessi direttamente con il rapporto di lavoro (nella specie: dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali), in quanto una tale esclusione non può operare su un piano generale, sì da incidere sull'oggetto delle obbligazioni principali del datore di lavoro, che rimangono regolate dagli artt. 2099 e 2121 cod. civ.. (V 4587/82, mass n 422550; (V 2194/81, mass n 412930; (V 5871/80, mass n 409681; (V 1656/80, mass n 405258).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)