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Sez. 2, Sentenza n. 39626 del 11/05/2004 Cc. (dep. 11/10/2004) Rv. 230052 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Patteggiamento - Ricorso dell'imputato - Censura della liquidazione delle spese alla P.C. - Determinazione globale delle spese liquidate - Illegittimità.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230052-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE

In tema di patteggiamento deve ritenersi illegittima la determinazione globale delle spese giudiziali liquidate in favore della parte civile senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l'omessa differenziazione non consente alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)