Sez. 6, Sentenza n. 7902 del 03/02/2006 Cc. (dep. 07/03/2006) Rv. 233699 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Liquidazione delle spese alla parte civile - Obbligo di motivazione - Criteri - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
Con riferimento alla sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuta illegittima la determinazione globale delle somme dovute per onorari ed indennità, liquidate in favore della parte civile, senza alcuna indicazione circa i criteri adottati al riguardo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)