Sez. 4, Sentenza n. 7583 del 29/11/2006 Cc. (dep. 22/02/2007) Rv. 236096 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Spese - Liquidazione - Annullamento da parte della cassazione - Rinvio al giudice "a quo" - Ipotesi - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, allorché la corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 cod. proc. pen.), posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto (per essere stata determinata una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'"an" o sul "quantum").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)