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Sez. 6, Sentenza n. 5393 del 09/03/1973 Ud. (dep. 13/07/1973) Rv. 124600 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124600-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il committente non risponde della mancata adozione di misure antinfortunistiche nel cantiere in cui si realizza l'opera appaltata, a condizione che egli non si sia affatto ingerito nella esecuzione dei lavori. Se invece l'appaltatore(o subappaltatore)non lavora in condizioni di autonomia, ma deve avvalersi di apparecchiature messe a sua disposizione dal committente e deve seguire le direttive di quest'ultimo, la responsabilita dell'appaltatore concorre con quella del committente cui e addebitabile-a titolo di colpevole incuria-l'omesso controllo delle condizioni di sicurezza del cantiere.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 16, Legge 07/01/1956 num. 164 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)