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Sez. 3, Sentenza n. 889 del 30/03/1973 (Rv. 363223 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363223-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del giudice di far rapporto al procuratore della Repubblica degli eventuali reati perseguibili d'ufficio, risultanti nel corso del processo civile, e imposto nell'interesse della giustizia e non anche nell'interesse delle parti private, cui, pertanto, non compete il diritto di dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'eventuale omissione del rapporto medesimo. (Conf 1760/71, mass n 352248; 547/71, mass n 350241; (Conf 385/71, mass n 349964).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)