Sez. 3, Sentenza n. 889 del 30/03/1973 (Rv. 363223 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice di far rapporto al procuratore della Repubblica degli eventuali reati perseguibili d'ufficio, risultanti nel corso del processo civile, e imposto nell'interesse della giustizia e non anche nell'interesse delle parti private, cui, pertanto, non compete il diritto di dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'eventuale omissione del rapporto medesimo. (Conf 1760/71, mass n 352248; 547/71, mass n 350241; (Conf 385/71, mass n 349964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)