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Sez. 3, Sentenza n. 3724 del 21/12/1971 (Rv. 355510 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA MENZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355510-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA MENZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omessa menzione nel ricorso dell'importo del deposito prescritto per il caso di soccombenza non e causa di inammissibilita del ricorso ove nel ricorso medesimo siano trascritti il numero e la data del versamento, con l'indicazione dell' ufficio del registro dove il versamento e stato effettuato, in quanto tali elementi sono sufficienti alla individuazione della quietanza del deposito e ad assicurare che esso e avvenuto, nella misura prescritta, anteriormente alla notificazione del ricorso. (V 1422'70, mass n 347212; 524'70, mass n 345570; 3806'68, mass n 337230).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)