Sez. L, Sentenza n. 3430 del 20/07/1989 (Rv. 463439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - DISCIPLINA COLLETTIVA - REGOLAMENTAZIONE - LIMITI DI VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - DISCIPLINA COLLETTIVA - REGOLAMENTAZIONE - LIMITI DI VALIDITÀ.*
Il diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali, riconosciute dall'art. 30 della legge n. 300 del 1970, ai componenti degli organi predetti, non tollera limiti diversi da quelli derivanti dall'intrinseca natura del diritto stesso - la quale implica la sporadicità ed eccezionalità delle assenze rispetto al normale e continuativo svolgimento della prestazione lavorativa - e dalle modalità che all'Esercizio di tale diritto, di natura potestativa, siano stabilite, secondo la previsione della stessa norma, dai contratti collettivi di lavoro; questi peraltro, mentre possono prevedere la quantificazione dei permessi, l'indicazione al datore di lavoro dei lavoratori legittimati a fruirne e la comunicazione (non già la richiesta) preventiva dei permessi da utilizzare in concreto (al fine di rendere possibili al datore di lavoro eventuali sostituzioni), non possono invece - pena la nullità delle relative clausole - condizionare il diritto ai permessi ad esigenze o interessi aziendali contrastanti con il diritto stesso, che è correlato alle ragioni previste dalla norma e prescinde da una concessione o autorizzazione del datore di lavoro. (V 5029/88, mass n 459829; (V 5847/85, mass n 443033).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)