Sez. L, Sentenza n. 1186 del 12/02/1985 (Rv. 439304 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSE SORTO PER EFFETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSE SORTO PER EFFETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE.*
L'art. 334 cod. proc. civ. consente l'impugnazione incidentale tardiva quando questa non solo sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investita dall'impugnazione principale (o contro un capo dipendente o connesso), ma anche si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto dell'impugnazione principale, nel senso che tale interesse sorge dalla proposizione della impugnazione principale in quanto questa metta in discussione un presupposto della decisione che sia comune ad altri punti controversi anche diversi da quelli contro cui l'impugnazione medesima è diretta. (nella specie la C. S. ha ritenuto che fosse inammissibile l'appello incidentale tardivo del datore di lavoro avente ad oggetto l'accertamento - contenuto nella sentenza di primo grado - dell'unicità del rapporto di lavoro apparentemente connotato da soluzione di continuità, mentre l'appello principale del lavoratore aveva invece ad oggetto il riconoscimento - negato in primo grado - del diritto alla qualifica superiore ed a varie indennità). (V 2209/83, mass n 427054; (V 4019/81, mass n 414772; (V 1619/81, mass n 412292; (V 187/80, mass n 403582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)